consumatore

i diritti del privato quando tratta con aziende, professionisti, compagnie telefoniche, etc...

In certi casi le persone coinvolte in vertenze con aziende, specialmente se di grandi dimensioni, hanno l'impressione di essere in qualche modo impotenti e di trovarsi di fronte al classico caso di Davide contro Golia, dove non vale la pena di fare nulla e conviene, invece, piegarsi alle richieste della controparte

In realtà, però, se ricordate bene, alla fine della storia era proprio il piccolo Davide a prevalere contro il gigante Golia, con esiti anche piuttosto truculenti ed infausti per il povero Golia

Tornando al mondo del diritto, il Decreto Legislativo  n° 206 del 06/09/2005 definisce il consumatore o utente come: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"

Lo stesso decreto definisce invece il professionista come: "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".

La norma, che è di derivazione europea, pone quindi l'accento sulla differenza che sussiste tra chi agisce come "privato" e chi invece agisce in maniera "professionale", perché presuppone che il "privato" sia la parte più debole del rapporto contrattuale e quindi vada in un certo qual modo protetta. 

Partendo da questo principio, è stata quindi sviluppata una grande quantità di norme che sono alternative (ed in sostanza più favorevoli) rispetto a quelle del diritto civile classico e di cui si possono avvalere solamente i consumatori quando hanno a che fare con aziende, compagnie telefoniche, professionisti, società, ma anche con semplici artigiani.

I diritti che vengono conferiti ai consumatori sono molto numerosi e non è possibile qui elencarli tutti, ma, solo per fare alcuni esempi, possiamo citare:

il diritto di recesso, anche detto "di ripensamento" che permette al consumatore, in alcuni casi ed entro certi termini, di sciogliere in via unilaterale un contratto di acquisto senza dover fornire una giustificazione particolare, ma semplicemente, appunto, perché si è cambiata idea;

il diritto alla sicurezza dei beni che vengono immessi sul mercato, che comporta il conseguente diritto per il consumatore di ottenere un idoneo risarcimento, nel caso quei medesimi beni producano dei danni;

il diritto per il consumatore di ottenere, prima che un contratto a distanza venga concluso, una serie molto precisa e dettagliata di informazioni, che vengono precisate dalla Legge;

il diritto ad una garanzia legale di conformità sui beni venduti, garanzia che dura di solito due anni e che deve essere sempre fornita al consumatore, a prescindere dalla volontà del venditore;

la possibilità di risolvere eventuali contenziosi che dovessero insorgere sempre davanti al Giudice "più vicino" al consumatore e non davanti a quello più comodo per l'azienda. Questa, che può sembrare poca cosa a chi non si occupa tutti i giorni di Giustizia, è in realtà una regola molto importate. Infatti, per una persona che sia, poniamo il caso, di Torino, essere convocata davanti ad un Giudice, ad esempio, di Messina costituirebbe un aggravio dei costi decisamente importante.

Oltre agli esempi di cui sopra, esistono molte altre norme che il consumatore può sfruttare quando si trova in un contenzioso con aziende, professionisti o anche solo con un semplice artigiano a cui, per esempio, sia stato richiesto un intervento presso la propria abitazione. 

Esistono infatti una serie di clausole che la Legge presuppone "vessatorie" (ossia eccessivamente sfavorevoli per il consumatore) e che pertanto possono essere ritenute invalide, anche se eventualmente siano state firmate dal consumatore.

In conclusione, se vi capita di avere un contenzioso in qualità di consumatori, magari contro una grossa azienda che potreste -a torto- ritenere "invincibile", considerate che esiste tutta la legislazione sopra indicata che vi potrebbe dare una grossa mano nella gestione del vostro caso e considerate anche che non sempre una azienda, solo perché di grandi dimensioni, debba per forza agire correttamente o comunque avere ragione.  

Al contrario, negli anni ci è capitato molte volte di trattare vertenze di questo tipo e in parecchi casi è anche stato possibile chiuderle con accordi, ancora prima di andare in causa (le imprese, ovviamente, conoscono la normativa e sanno che in molte circostanze non hanno interesse a farsi portare in Tribunale dai privati).

Ove aveste necessità di consulenza per problemi come quelli indicati, potete utilizzare questa pagina o scrivere alla mail dello studio. 

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